Certificazione contratti

In base al D.Lgs. n. 276/2003, noto come Legge Biagi, è fondamentale riconoscere che le Commissioni di Certificazione istituite presso gli Enti Bilaterali sono autorizzate a certificare i contratti di lavoro.

VANTAGGI:

  1. Consulenza e assistenza alle parti contrattuali sia nel momento iniziale della stipulazione del contratto di lavoro, sia successivamente, nel caso di eventuali modifiche concordate durante il rapporto.
  2. Certificazione di tutti i contratti in cui è prevista una prestazione lavorativa, sia in modo diretto che indiretto.
  3. Conciliazione delle controversie, in conformità all’articolo 410 del codice di procedura civile.

La Certificazione

La certificazione può essere richiesta al momento della stipulazione del contratto o durante il suo svolgimento. Gli effetti del provvedimento di certificazione perdurano anche nei confronti di terzi fino a quando non sia emessa una sentenza in un possibile ricorso giurisdizionale.

Sia le parti coinvolte che terze parti interessate possono presentare un ricorso giurisdizionale contro l’atto di certificazione solo in caso di vizi nel consenso, erronea qualificazione del contratto o discrepanze tra il contratto certificato e la sua attuazione.

Prima di rivolgersi al tribunale, è obbligatorio cercare una soluzione conciliativa davanti alla commissione che ha rilasciato l’atto di certificazione. La procedura di certificazione può essere volontaria o obbligatoria a seconda del tipo di contratto sottoposto all’esame della Commissione.

La Certificazione Volontaria

La certificazione volontaria, volta a prevenire potenziali controversie tra le parti in un momento successivo alla stipula del contratto, è applicabile a diverse tipologie di contratti, tra cui:

  • Contratti di lavoro
  • Contratti commerciali, come quelli relativi a:
  • Appalto e subappalto
  • Somministrazione di lavoro
  • Trasporto e logistica
  • Subfornitura
  • Contratto di rete
  • Rinunzie e transazioni
  • Regolamenti di cooperative

Questo strumento mira a instaurare una maggiore certezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, prevenendo controversie future.

La Certificazione Obbligatoria

La certificazione obbligatoria si applica ai contratti riguardanti attività svolte in ambienti potenzialmente inquinati o ristretti, come previsto dal D.P.R. n. 177/2011. Questa certificazione è essenziale in alcune circostanze ed è accompagnata da severe sanzioni per le aziende che non la richiedono. L’obiettivo principale è attestare l’idoneità delle aziende a operare in contesti considerati a rischio di inquinamento o ristretti, soprattutto per coloro che svolgono lavori nei contratti pertinenti. Questi casi comprendono: contratti d’appalto, contratti di subappalto e contratti di lavoro flessibile.

Iter di Certificazione Telematica
  1. Registrarsi.
  2. Iniziare la procedura telematica di certificazione.
  3. Allegare i documenti richiesti.
  4. Attendere la valutazione iniziale della commissione.
  5. Ricevere o meno il Provvedimento di Certificazione richiesto.

Una volta che la commissione ha valutato la documentazione ricevuta, procederà a inoltrare l’istanza di certificazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente. Entro 30 giorni verrà emesso il provvedimento finale. Questo processo semplifica notevolmente la certificazione dei contratti, garantendo che l’azienda sia conforme alle normative vigenti.

L’Iter di Certificazione Classico (senza CRM)

Fino al 31/12/2023 resta comunque attiva la procedura di richiesta di certificazione non digitale, secondo le modalità qui indicate. L’azienda deve presentare apposita istanza, allegando i rispettivi documenti richiesti. L’istanza appropriata e i suoi allegati devono essere inoltrati alla seguente PEC ***

La commissione provvederà ad avviare l’istanza, inoltrando la comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro competente ed emetterà nell’arco di 30 giorni il provvedimento finale.

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