Tirocini autofinanziati

Il Tirocinio costituisce una strategia attiva del lavoro, integrando un percorso formativo. Distinto da un rapporto di lavoro tradizionale, si focalizza sull’acquisizione di competenze attraverso un’esperienza concreta, come stabilito dal D.D.G. Prot. 43881/US1/2013 del 25/07/2013 del Dip. Reg. Lavoro.

L’azienda, senza obbligo di assunzione e contribuzione INPS, può valutare profili professionali necessari per un massimo di 12 mesi e 40 ore settimanali. Questo legame coinvolge tre parti: l’azienda ospitante, il tirocinante e il promotore. L’Associazione Sicilia e Sviluppo agisce da promotore e semplifica l’attivazione coordinando l’approvazione presso il CPI competente.

Il Tirocinio, integrato nelle politiche attive del lavoro, si caratterizza per:

  • Finalità Formativa: mirato all’acquisizione di competenze tramite esperienza pratica (D.D.G. Prot. 43881/US1/2013 del 25/07/2013 del Dip. Reg. Lavoro).
  • Durata e Orario: fino a 12 mesi e 40 ore settimanali, consentendo all’azienda di valutare profili professionali senza obblighi di assunzione e contribuzione INPS.
  • Partecipanti: coinvolge tre soggetti: l’azienda ospitante, il tirocinante e il promotore.
  • Ruolo di Associazione Sicilia e Sviluppo: agisce come promotore semplificando l’attivazione e gestendo l’approvazione presso il CPI competente.

Esistono diverse tipologie di tirocini autofinanziati, dettagliate nella direttiva applicativa delle linee guida della Regione Sicilia del 24/01/2013:

  • Tirocini formativi e di orientamento
  • Tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo
  • Tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro per soggetti con disabilità, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

 

PER L’AZIENDA/ATTIVITÀ (soggetto ospitante)

Condizioni e requisiti

Per l’attivazione dei tirocini, l’azienda/attività (soggetto ospitante) deve seguire criteri proporzionali al numero di dipendenti a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dall’art. 68 delle L.R. 9/2013 e ss.mm.ii:

  • Da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: massimo 2 tirocinanti.
  • Da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato: massimo 4 tirocinanti.
  • Oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato: massimo 20% di tirocinanti.

Il soggetto ospitante interessato a questa opportunità deve soddisfare requisiti essenziali:

  • Conformità alla normativa sulla sicurezza.
  • Possesso di DURC REGOLARE in corso di validità.
  • Assenza di procedure di CIG straordinaria o procedure concorsuali in corso.
  • Mancanza di licenziamenti presso la stessa unità produttiva nei dodici mesi precedenti, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Cosa deve fare il soggetto ospitante?

Per garantire un tirocinio efficace, l’azienda dovrebbe seguire le seguenti indicazioni:

  • Corrispondere un’indennità economica al tirocinante, non inferiore a 300,00€ mensili.
  • Stipulare una polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per l’intera durata del periodo di tirocinio.
  • Aprire la PAT assicurativa INAIL.

Da notare che non è richiesto il versamento di contributi INPS e non vi è l’obbligo di iscrizione sul LUL per il tirocinante.

PER IL TIROCINANTE

Condizioni e requisiti

  • Nessun limite di età.
  • Diritto a sospensione per malattia, infortunio e maternità.
  • L’indennità percepita (minimo €300,00 lordi mensili) è assimilata fiscalmente a reddito da lavoro dipendente e non incide sullo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

 

Riferimenti Normativi

      • Linee Guida in materia di Tirocini Conferenza Stato Regioni del 25/05/2017.
      • Direttiva Regionale del 19/07/2017.
      • Legge 24/06/1997 Norme in materia dell’occupazione n.196.
      • D.M. 25/03/1998 n.142.

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